Rifiuti, la Sangalli non ci sta, «Su di noi notizie infondate. Il Comune ci faccia firmare il contratto»

Per gli avvocati dell’impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, la diffida di Ambiente 2.0 sarebbe «gravemente lesiva dell’immagine e dei diritti della medesima Impresa, rappresentando tra l’altro in modo distorto, fuorviante ed infondato le circostanze del caso, a tacer d’altro in base alle seguenti elementari considerazioni».

L’azienda che dovrebbe subentrare nella gestione del servizio di igiene urbana dal 1 giugno, a seguito di una lunga battaglia fra Tar e Consiglio di Stato, tramite gli avvocati Massimo Rossi e Luca Griselli, chiede all’Amministrazione comunale di «respingere al mittente la diffida presentata da Ambiente 2.0 e cosi provvedere indilatamente alla sottoscrizione del contratto con l’odierna esponente. Con ogni riserva di agire nei confronti di Ambiente 2.0 e di ogni altro soggetto che sarà ritenuto responsabile del grave danno all’immagine provocato dalla incontrollata diffusione di notizie scorrettamente rappresentate e in assenza di ogni previo confronto in contraddittorio»

Nel testo che pubblichiamo di seguito, c’è la cronistoria esposta dai due legali sulla disputa secondo il punto di vista della società Sangalli.

«Come è noto la società che ha proposto la diffida ha già avuto occasione di far valere le proprie asserite ragioni innanzi al Giudice amministrativo, innanzi al quale è tuttavia risultata totalmente soccombente.
Più precisamente, dopo essere risultata aggiudicataria (Determinazione n. 6 del 2017) per effetto del primo scorrimento della graduatoria (in seguito al recesso in data 30.12.2016 dai contratto originariamente aggiudicato, con determinazione n. 265 dei 29.6,2016, alla Società Camassa Ambiente, colpita da interdittiva del Prefetto di Bari in data 23,112016), la società Ambiente 2.0 — Consorzio Stabile s.c.a.r.l ha visto annullare l’aggiudicazione in proprio favore dal T.A.R. Puglia Bari Sez. III con sentenza n. 87712017 (che ha accolto il ricorso dell’odierna esponente e che è stata confermata integralmente dal Consiglio di Stato, con sentenza in data 5 marzo 2018 n. 1347).

La sentenza n. 877 del 28 luglio 2017 del TAR Puglia tra l’altro ha giudicato illegittima l’aggiudicazione ad Ambiente 2.0. avendo questi ultima sostanzialmente dato vita ad un’offerta assolutamente incerta nel contenuto e nei suoi elementi essenziali. Per altro verso, la medesima sentenza ha altresì giudicato inammissibili le censure che Ambiente 2.0 in via incidentale aveva proposto nei confronti di Sangalli Giancarlo S.r.l., a proposito dell’asserita esistenza a suo carico della causa di esclusione del requisito di affidabilità morale ex art. 38 comma I, lett. C) d. lgs n. l63/2006.

Da quanto sopra discende una prima, evidente ed inconfutabile conclusione: in quanto soggetto legittimamente escluso dalla procedura, per aver presentato un’offerta inammissibile, come tale ritenuta dalle richiamate sentenze del Giudice amministrativo passate in giudicato, Ambiente 2.0. non ha più alcun titolo per sollevare in qualsivoglia sede contestazioni a proposito dei successivi sviluppi della procedura, rispetto alla quale è ormai completamente estranea (si richiama in proposito il pacifico principio per cui “per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante aq partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l’impugnativa dell’aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi alti della procedura”, C. di Stato, sez. IV, 25/08/2016, n. 3688).

Né può per le medesime ragioni sollevare contestazioni in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti di ordine generale o particolare in capo al soggetto legittimamente individuato quale affidatario in seguito all’annullamento della sua aggiudicazione, mediante la surrettizia presentazione di reiterate istanze di autotutela. Non solo in quanto, come appena riferito, non ha alcun titolo a contestare l’esito della gara una volta che sia stato legittimamente esclusa, ma anche perché le contestazioni in questione sono già state fatte valere nell’ambito del giudizio innanzi al GA e reputate inammissibili, risultando cosi coperte anch’esse dalla cosa giudicata.

Infine, va anche considerato che, a fronte di istanza di autotutela, non sussiste alcun dovere della PA di pronunciarsi (è pacifico che “la richiesta del privato, rivolta dr amministrazione, di esercizio dell’autotutela è una mera denuncia, con funzione sollecitatoria che non 21 sorgere un obbligo di provvedere”, C. di Stato, sez. V, 25/07/2014, n. 3964). In tale quadro risulta vieppiù stigmatizzabile e censurabile, oltre che gravemente lesiva dell’immagine dell’odierna esponente, la condotta di Ambiente 2.0. che a fronte della sua plateale carenza di legittimazione ed interesse pervicacemente insiste nel tentativo di boicottare, per di più con argomenti pretestuosi ed infondati, la conclusione dell’iter di gara.
Per mero scrupolo (nulla dovendo essere chiarito a fronte di una diffida palesemente strumentale e persino emulativa) si segnala tra l’altro che le vicende che hanno in passato colpito l’odierna esponente sono ormai ampiamente superate, essendo state adottate nel tempo tutta una serie di misure di self cleaning, di dissociazione e risarcitone, ivi compresa la completa rimozione dall’organigramma societario di tutte le persone fisiche coinvolte nell’indagine e nella successiva condanna (riconosciute adeguate dalle sentenze del C. di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2082 e 22 ottobre 2015 n. 4871). Da ultimo il C. di Stato ha confermato la piena affidabilità dell’Impresa (cfr. sentenza della Sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4973) e con Decreto assunto in data 2 marzo 2018 il Prefetto della Provincia di Monza Brianza ha revocato la misura di gestione straordinaria ex art 32. c. 2 lett. b D.L. 90/14 cit, (circostanza scorrettamente sottaciuta da Ambiente 2.0).

Quanto, infine, alle condizioni contrattuali da applicare e all’asserito rilievo che avrebbe il giudizio relativo all’interdittiva che ha colpito la società Camassambiente, si tratta di vicende e questioni che Ambiente 2.0, in quanto soggetto completamente estraneo alla procedura, non ha alcun titolo a sindacare. Solo per scrupolo si segnala che peraltro non avendo la società Camassambiente a suo tempo contestato lo scorrimento della graduatoria, essa non ha a sua volta alcuna legittimazione a far valere pretese di reinserimento nella graduatoria medesima (cfr. C. di Stato, Sez. III, 22.12.2017 n. 6046)».

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