Vietata la vendita di bevande in vetro lungo la litoranea
Si tratta di un provvedimento rituale e affinchè possa ottenere effetti positivi, va accompagnato da rigidi controlli.
Parliamo dell’ordinanza sindacale con cui, poco prima dell’inizio della stagione estiva, si vieta ai chioschi e ad altre attività di ristorazione e somministrazione bevande della litoranea, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e recipienti di vetro.
Il divieto disposto con ordinanza firmata dal vice sindaco facente funzioni Vittorio Fata, prevede il divieto per il periodo che va dal 25 aprile al 30 settembre 2018.
Lungo la litoranea e nell’intorno dell’area portuale, presso i pubblici esercizi è comunque consentito il consumo delle bevande alcoliche ed analcoliche in bicchieri di vetro solo all’interno dei pubblici esercizi ovvero in aree esterne pertinenziali ad essi ove si effettua servizio ai tavoli.
Presso i chioschi presenti lungo i litorali le bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro potranno essere somministrate ai clienti solo al banco di mescita o vendute unicamente in bicchieri di plastica sempre che sussistano le prescritte autorizzazioni per la somministrazione.
Le attività commerciali potranno vendere per asporto solo bevande contenute in bottiglie di plastica o in lattine di alluminio salvo espressi divieti disposti dall’Autorità di P.S. in concomitanza con pubbliche manifestazioni;
È fatto inoltre divieto a tutte le persone che frequentano le vie dei litorali, dell’area portuale e le spiagge pubbliche di abbandonare sul suolo pubblico e sul suolo demaniale ogni genere di rifiuti ed in modo specifico bottiglie e recipienti di vetro.
I titolari di chioschi per la vendita di alimenti e bevande e dei pubblici esercizi, dovranno dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei bicchieri di plastica e dovranno provvedere quotidianamente, alla chiusura del loro esercizio a rimuovere ogni tipologia di rifiuti che derivi dalla loro attività, provvedendo ad assicurare l’igiene e il decoro del suolo pubblico e delle aiuole circostanti entro un raggio di 20 mt dai loro esercizi.
Tutte le prescrizioni dell’ordinanza si estendono anche ai titolari di automarket autorizzati alla vendita di alimenti e bevande in prossimità dello stadio comunale; In caso di accertata violazione per l’inosservanza di tutte le prescrizioni sopra indicate è prevista una sanzione pecuniaria di 500 euro.