Revoca Presidenza Duc, Spina ricorre al Tar: «Il ricavato in beneficenza ai poveri»

«Non risponderemo ai subdoli e volgari attacchi personali con lo stesso stile e con lo stesso basso livello dell’amministrazione Angarano. Quando cade ogni bon ton istituzionale e non si rispetta l’importante ruolo delle minoranze, diventa necessario far difendere tale ruolo e le prerogative ad esso connesse dalle autorità competenti.


Nei giorni scorsi Angarano, senza alcun preavviso, ha firmato un atto di revoca nei miei confronti relativamente alla presidenza del DUC( Distretto Urbano del Commercio). Incarico che ho ricoperto a titolo totalmente gratuito e che ha portato a Bisceglie il primo finanziamento per i DUC in Puglia. L’atto di revoca adottato da Angarano, chiaramente senza giusta causa e senza alcuna motivazione giuridica e amministrativa, costituisce una delle pagine peggiori e di più basso livello della storia politica di Bisceglie: mai un sindaco era caduto così in basso.
È il frutto evidente del nervosismo e della paura di un sindaco che si rende conto di essere inadeguato al mondo di favole che aveva promesso alla città e reagisce in modo isterico e scomposto.
Un atto livoroso, ingiustificato e non confacente al sindaco di una comunità che ha l’obbligo di rappresentare tutti i cittadini quando adotta un atto di carattere istituzionale.
Al di là dello stile politico distante anni luce da come ho inteso io, quale sindaco, il rapporto con le minoranze, il ricorso da me proposto questa mattina al TAR Puglia farà accertare se con tale atto di revoca Angarano ha abusato dei suoi poteri violando precise norme legislative; in tal caso i danni prodotti con questo suo atto, sicuramente politicamente scorretto, verranno devoluti in beneficenza in favore proprio di quei cittadini indigenti che oggi Angarano non ascolta più e ai quali ha deciso anche di negare quella boccata di ossigeno in termini di sostegno economico, che le minoranze hanno proposto durante l’ultimo consiglio comunale.
Al contrario di Angarano, ho sempre mantenuto fino in fondo i miei impegni e devolvero’ veramente quello che verrà quantificato dalla magistratura in beneficenza.
All’arroganza e alla presunzione di Angarano risponderemo con un gesto di solidarietà verso i cittadini più bisognosi».

di seguito il testo del ricorso:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI
RICORSO
nell’interesse dell’Avv. Francesco Carlo Spina (C.F. SPNFNC67C04A883O), nato a
Bisceglie il 04.03.1967 ed ivi residente alla Via S. Pietro n. 10, rappresentato e difeso – giusta
procura in calce al presente atto – dal Prof. Avv. Michele Dionigi (PEC:
dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it – C.F.: DNGMHL78P15A662N), che
espressamente autorizza le comunicazioni al fax 080/5219265 ed alla PEC
dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it, con domicilio eletto presso lo studio legale del
Prof. Avv. Dionigi, in Bari, alla Via Fornari n. 15/A,
contro
il Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco p.t.,
per l’annullamento:
1) della nota prot n. 44417 del 11/10/2018, trasmessa a mezzo p.e.c., con la quale il Sindaco
del Comune di Bisceglie ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca della nomina a
rappresentante del Comune di Bisceglie in seno al Comitato Direttivo dell’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio di Bisceglie; 2) dell’atto monocratico *00033* del
15/10/2018 a firma del Sindaco del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto: “Designazione
componente del Comitato Direttivo dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di
Bisceglie”; 3) delle determinazioni assunte dall’assemblea dei soci dell’Associazione DUC
nella seduta del 24/10/2018, ancorché non conosciute; 4) di ogni altro atto o provvedimento
comunque connesso per presupposizione e consequenzialità.
*** * * * ***
FATTO
In data 28/04/17, con atto Rep. n. 36667 – Racc. 16310 a rogito del Notaio Carlo Lorusso, in
ossequio a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 15/2011 e della conseguente
delibera consiliare del Comune di Bisceglie n. 10 del 16/02/2017, veniva costituita
l’Associazione del “Distretto Urbano del Commercio di Bisceglie” (d’ora in avanti DUC).
L’atto de quo veniva sottoscritto, in qualità di “soci fondatori”, dagli esponenti
dell’Amministrazione e delle principali associazioni territoriali di categoria del commercio
(Concommercio e Confesercenti) che, in conformità alle stesse previsioni statutarie,
indicavano l’avv. Francesco Carlo Spina, all’epoca Sindaco di Bisceglie, quale presidente
dell’Associazione.
2
In data 10/10/17 con atto dirigenziale n. 167 la Regione iscriveva il Distretto Urbano del
Commercio di Bisceglie nell’apposito Registro regionale.
Con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 196 del 16/11/17, veniva concesso al
DUC un contributo di € 53.630,00.
Tale contributo veniva erogato al 50%, in via provvisoria, per € 26.815,00 in favore del
Comune di Bisceglie, per essere destinato all’Associazione del Distretto Urbano del
Commercio.
Dopo circa un anno, non senza ritardo, il Comune di Bisceglie provvedeva a conferire il
predetto contributo sul c/c bancario dell’Associazione del DUC.
Tanto premesso, l’Avv. Spina, non più sindaco dal 09/09/2017 e divenuto nel frattempo
consigliere comunale di opposizione nella nuova amministrazione, provvedeva a convocare –
quale Presidente dell’Associazione con mandato in scadenza al 2020 – il Comitato Direttivo
per il giorno 11/10/18 alle ore 17,30, al fine di deliberare l’indizione delle gare per
l’affidamento delle prestazioni di start up del DUC, oggetto del contributo concesso dalla
Regione Puglia.
Alle ore 15,40 dell’11/10/18, però, perveniva all’odierno ricorrente, a mezzo pec, l’atto di
revoca, da parte dell’attuale Sindaco del Comune di Bisceglie, della nomina a rappresentante
comunale in seno al Comitato Direttivo dell’Associazione.
In data 11/10/18 ore 22,12, l’Avv. Spina si vedeva, quindi, costretto a comunicare ai soci
fondatori la mancata tenuta del comitato direttivo in ragione della predetta revoca.
Il successivo 15/10/18, il Sindaco di Bisceglie procedeva alla designazione di un nuovo
componente (l’Avv. Antonio Belsito), in sostituzione dell’Avv. Spina.
Successivamente, veniva convocata dal Consiglio Direttivo rimasto in carica l’assemblea per
la nomina del nuovo consigliere Avv. Antonio Belsito per il giorno 24/10/18 ed, altresì, per la
“presa d’atto della revoca dalla carica di Presidente per l‘Avv. Francesco Spina”.
Orbene, l’atto di revoca adottato dal Sindaco di Bisceglie, così come, in via derivata, i
provvedimenti indicati in epigrafe, si appalesano gravemente lesivi degli interessi e del munus
publicum dell’odierno ricorrente ed, altresì, illegittimi per i seguenti
MOTIVI
I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Art. 50 TUEL; art. 13 dello
Statuto dell’Associazione del DUC).
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E SVIAMENTO.
Come emerge tavolarmente dalla ricostruzione operata in narrativa, il Sindaco del Comune di
Bisceglie ha ritenuto di poter disinvoltamente procedere ad disporre la revoca dell’odierno
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ricorrente dalla carica di Presidente dell’Associazione DUC, nel malcelato intento di
paralizzare l’attività della stessa Associazione che – nella stessa data in cui la revoca è stata
adottata – avrebbe dovuto deliberare l’indizione delle gare per l’affidamento delle prestazioni
di start up del DUC, oggetto del contributo concesso dalla Regione Puglia: seduta
correttamente convocata, che, in ragione della disposta revoca, non si è più tenuta. (cfr nota
dell’Avv. Spina dell’11/10/2018).
Sta di fatto, tuttavia, che, con la “frettolosa” determinazione assunta, il Sindaco di Bisceglie
ha finito per sostituirsi – del tutto illegittimamente – all’assemblea dell’Associazione DUC,
alla quale unicamente spettava di deliberare in merito alla revoca dei componenti del
Consiglio Direttivo (in virtù del principio del contrarius actus).
Ed, infatti, con l’impugnata “revoca di nomina” l’Amministrazione è andata ben oltre la
semplice revoca della “designazione” del proprio rappresentate che – a differenza di quanto
avvenuto nella specie – avrebbe prodotto, quale unica conseguenza, quella di rimettere
all’assemblea dei soci la decisione finale.
Invece, in virtù della natura della disposta revoca, il Comitato Direttivo ha proceduto a
convocare l’assemblea dei soci del DUC, tra l’altro, per la “presa d’atto della revoca dalla
carica di Presidente per l‘Avv. Francesco Spina”, così, però, sconfinando – illegittimamente
– nelle competenze dell’assemblea, ridotte ad una mera “presa d’atto” (sic!).
II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 21 quinquies L. n.
241/1990 e s.m.i.; delibera di Consiglio Comunale di Bisceglie n. 47 del 30/07/2018; art.
12, comma 3, dello Statuto dell’Associazione DUC).
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E
SVIAMENTO.
VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 l. n. 241/1990: omessa motivazione).
PERPLESSITÀ.
VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i.).
Il comma 1 dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede, come è noto, che:
“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
4
l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
In merito, la giurisprudenza amministrativa ha, come è noto, avuto modo di affermare che la
lettura e l’attuazione della norma debba avvenire secondo i canoni stringenti di seguito
enunciati:
a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario dev’essere preceduta da un
confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare;
b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la
convenienza dell’emanazione dell’atto originario;
c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità
dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario;
d) la motivazione della revoca dev’essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i
contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su
quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole.
Invece, nel caso di specie, il Comune di Bisceglie ha adottato i provvedimenti impugnati in
palese violazione di tutti i “canoni” innanzi riportati.
Infatti:
1) Il provvedimento di revoca è stato adottato in palese assenza dei presupposti prescritti dalla
legge, in quanto non risulta motivato né con “ragioni di interesse pubblico sopravvenuto” né
con il “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del
provvedimento”.
2) Come risulta ad tabulas, il provvedimento de quo è completamente privo del benché
minimo corredo motivazionale, atteso che nello stesso è dato leggersi, laconicamente, quanto
segue: “In applicazione dell’art. 12, comma 3, dello statuto dell’Associazione del Distretto
Urbano del Commercio di Bisceglie, si dispone la revoca della sua nomina a rappresentante
del Comune di Bisceglie in seno al Comitato Direttivo” (sic!).
Tuttavia, la circostanza che il potere di revoca fosse genericamente previsto dallo Statuto del
DUC, non esimeva affatto l’Amministrazione dal procedere all’esternazione di una congrua
motivazione e, ciò, a fortiori ove si consideri il carattere discrezionale di siffatta tipologia di
provvedimento.
3) La reale motivazione della scelta operata dal Comune di Bisceglie è, invece, palesata nel
successivo “periodo” dello stesso provvedimento, ove si afferma che: “Con successivo e
separato provvedimento si provvederà alla individuazione di nuova e diversa figura, in
coerenza con il programma di mandato e gli indirizzi per le nomine approvate dal Consiglio
Comunale appena insediatosi”.
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Sta di fatto, tuttavia, che la deliberazione consiliare recante gli indirizzi per le nomine (n.
47/2018), non solo non recava (né avrebbe potuto) alcun onere di procedere al rinnovo delle
stesse nomine prima della loro naturale scadenza, ma forniva l’espressa indicazione di dover
privilegiare “l’esperienza, la conoscenza tecnica o il particolare interesse per gli ambiti e
materie nei quali l’ente, azienda o istituzione dovrà operare”.
Non è, dunque, dato comprendersi, non essendo stato esplicitato, per quale ragione si è
ritenuto di revocare la nomina in questione nei confronti dell’unico soggetto che, in ambito
comunale, aveva acquisito specifica esperienza in materia: circostanza idonea, a ben vedere, a
colorare anche di perplessità, la scelta della P.A., già di per sé illogica e contraddittoria.
4) Orbene, in acclarata assenza di alcuna “distonia” tra la permanente validità della nomina
dell’Avv. Spina ed il contenuto della delibera consiliare recante gli “indirizzi per le nomine”,
l’impugnata revoca finisce per mette a nudo il reale intento del Comune di Bisceglie e, cioè,
quello di operare l’azzeramento degli incarichi della precedente amministrazione, attraverso
un sistema “predatorio” nel rinnovo delle cariche pubbliche.
Come, infatti, osservato dalla giurisprudenza formatasi in materia, la cessazione anticipata da
un incarico quale quello oggetto del presente giudizio deve avvenire in seguito
all’accertamento dei risultati conseguiti e nel rispetto del giusto procedimento, poiché il
perseguimento dell’interesse connesso alla scelta delle persone più idonee all’esercizio della
funzione pubblica deve avvenire indipendentemente da ogni considerazione per gli
orientamenti politici.
Quand’anche la nomina in questione possa essere considerata il frutto di un “rapporto
fiduciario”, questo non vuol dire che debba esservi una necessaria coincidenza di
orientamento politico, essendo ben evidente che tale relazione si deve misurare nel campo
delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di gestione
dell’ente di riferimento.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, avuto modo di chiarire e puntualizzare che:
“Ancorché gli incarichi, conferiti ai rappresentanti degli Enti locali in seno a proprie
istituzioni e organismi, abbiano carattere fiduciario, l’esercizio, in tali casi, del potere di
revoca non può avvenire ad libitum, essendo comunque necessaria una motivazione
specificamente rapportata alla fiduciarietà dell’incarico e volta, quindi, a illustrare le
ragioni concrete per le quali il comportamento del rappresentante non sia stato conforme
agli indirizzi dell’Ente che l’ha nominato o, comunque, tale da far venir meno il rapporto di
fiducia” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 29/07/2015, n.972).
Nel caso di specie, invece, il Comune di Bisceglie ha scientemente pretermesso qualsivoglia
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valutazione sull’operato dell’Avv. Spina in seno al Consiglio Direttivo (nella evidente
consapevolezza di poter muovere censura alcuna), e ciò anche in relazione agli indirizzi di
gestione dell’attuale amministrazione.
La dedotta necessità di voler individuare una “nuova e diversa figura, in coerenza con il
programma di mandato” rimane – quindi ed a ben vedere – una mera formula di stile, la cui
unica idoneità è quella di mettere a nudo un’ipotesi di scuola di sviamento di potere, stante, da
un lato, l’insussistenza di alcun interesse pubblico sotteso a tale scelta e, dall’altro, l’evidente
(ed unica) finalità di determinare l’allineamento degli incarichi di rappresentanza dell’Ente
all’attuale corrente politica di maggioranza.
Sul punto, anche la giurisprudenza del giudice ordinario si è così espressa: “Entrando nel
merito, l’interpretazione della Corte – sull’ art. 50 comma 8 e 9 del D. Legislativo 267/2000
correlato anche al contenuto dell’art. 2449 c.c. ( che legittimerebbero lo spoils system) – si
basa sull’assunto che tali norme non possono determinare un totale stravolgimento e
superamento dei principi generali in forza dei quali, in materia societaria, è
sostanzialmente garantita una aspettativa in capo all’amministratore nominato di portare a
termine, nel tempo stabilito dalla legge o dalla delibera di nomina , le funzioni conferite
nell’interesse della Società.
In altre parole, il meccanismo dello spoils system applicato ad una S.p.A. di diritto privato
non potrebbe legittimare “un alto grado di interferenza politica in attività di gestione, sì da
annientare ogni presupposto di competenza e di indipendenza gestionale degli amministratori
rispetto a chi li ha nominati.”
Nella fattispecie portata all’attenzione dei Giudici, il provvedimento di revoca era
sostanzialmente motivato dalla necessità di avere “nuovi amministratori più vicini
all’indirizzo politico e amministrativo del nuovo Consiglio Comunale”.
Ma nel medesimo non erano state fornite indicazioni specifiche circa le ragioni poste a base
della perdita di fiducia negli amministratori correlate a negative condotte e/o loro risultati;
neppure in relazione ad una loro incapacità di mutare l’indirizzo gestionale sino ad allora
mantenuto ed eventualmente ritenuto poco soddisfacente sul piano degli obbiettivi perseguiti
dall’Ente pubblico. Per tali ragioni la Corte di Appello ha valutato la rimozione come non
supportata da una giusta causa, né soggettiva né oggettiva, poiché non “non sono
esplicitati i fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del
rapporto”.
Da qui il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno”.
5) A tutto quanto innanzi dedotto, aggiungasi che l’impugnata revoca è stata adotta in palese
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violazione dei diritti partecipativi dell’odierno ricorrente, non essendo stata preceduta da una
pur doverosa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.
E ciò in assenza di alcuna ragione di urgenza idonea ad elidere la necessità di procedere al
detto incombente, in un procedimento che, come è noto, non è il frutto di un’attività
vincolata.
III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Art. 42 e art. 50 comma 8
D.Lgs n. 267/2000; Art. 44 lett. g) dello Statuto Comunale di Bisceglie; art. 12, comma 3,
dello Statuto dell’Associazione DUC).
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA.
L’art. 42 del T.U. sugli Enti Locali così, tra l’altro, recita: “1. Il consiglio è l’organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) m) definizione
degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonchè nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”.
Il successivo art. 50 dello stesso D.lgs n. 267/2000, prevede, al comma 8, che: “Sulla base
degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni”.
In merito, lo Statuto Comunale di Bisceglie, all’art. 44 (rubricato “Competenze del Sindaco”)
specifica che: “1. Il sindaco: (…) g) provvede alle nomine e alle designazioni dei
rappresentanti del Comune, sentiti i Capigruppo consiliari, in caso di inerzia del Consiglio,
secondo le modalità stabilite dalla legge”.
Orbene, chiarito il quadro normativo innanzi rappresentato, è palese, nel caso di specie, la
consumazione di tutti i vizi in rubrica, atteso che, il Sindaco del Comune di Bisceglie, senza
la necessaria acquisizione di alcun parere né del Consiglio Comunale né dei Capigruppo
consiliari, ha del tutto apoditticamente ritenuto di poter procedere – assumendo una totale
autonomia decisionale e bypassando qualsivoglia procedimento istruttorio- alla revoca
dell’incarico di Presidente dell’Associazione DUC dell’odierno ricorrente.
Né, tantomeno, contrariamente a quanto surrettiziamente assunto dal Sindaco del Comune di
Bisceglie, l’impugnata revoca risulta essere stata adottata in conformità agli “Indirizzi”
deliberati dal Consiglio Comunale di Bisceglie.
*** * * * ***
Tutto ciò premesso, ritenuto, dedotto, censurato e considerato, il sottoscritto patrocinio
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rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
piaccia all’Ecc.mo T.A.R. Puglia accogliere il suesteso ricorso e per l’effetto annullare gli atti
impugnati.
Con riserva di azione di risarcimento dei danni subiti e subendi, nei confronti del Sindaco del
Comune di Bisceglie, il cui importo, si dichiara sin da ora, sarà devoluto in beneficienza.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Si versa contributo unificato in misura di € 650,00.
Bari, lì 10 dicembre 2018
Prof. Avv. Michele Dionigi

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