L’opposizione unita al Prefetto: «Tutte le irregolarità del bilancio in 17 punti»

Un lungo e dettagliato documento è stato presentato al Prefetto della Bat da parte di tutti gli esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale.

L’iniziativa era stata annunciata nei giorni immediatamente seguenti l’approvazione del Documento Unico di Programmazione, altrimenti conosciuto come Bilancio di previsione, da parte della maggioranza che sostiene l’amministrazione Angarano. Per i consiglieri di opposizione ci sarebbero “numerosi vizi, violazioni di legge ed irregolarità determinati anche dalla fretta e dai ritardi con cui è stato intrapreso il relativo procedimento”.

Il documento presentato al Prefetto elenca queste presunte irregolarità con tanto di riferimenti legislativi. Di seguito il testo completo del documento.

 

Ecc.mo Sig. Prefetto della BAT

I sottoscritti Consiglieri comunali di Bisceglie, Amendolagine Vincenzo, Capurso Enrico Pasquale, Fata Vittorio, Napoletano Francesco, Preziosa Giorgia Maria, Sasso Mauro, Spina Francesco Carlo, Russo Alfonso, con riferimento al Bilancio di previsione 2019/2021, in relazione al quale Ella ha disposto atto di diffida al Comune di Bisceglie, approvato in data 16.4.2019, deliberazione di c.c. n.33, dalla sola maggioranza (dopo l’abbandono dell’aula da parte dei Consiglieri di opposizione e del Presidente del Consiglio Comunale)

espongono quanto segue

  1. Gli scriventi ritengono che il Bilancio di previsione sopra menzionato possa presentare numerosi vizi, violazioni di legge ed irregolarità determinati anche dalla fretta e dai ritardi con cui è stato intrapreso il relativo procedimento, scandito in modo puntuale e perentorio dalle norme di legge e dai Regolamenti del Consiglio Comunale e di contabilità del Comune di Bisceglie.
  2. Gli atti essenziali e allegati al Bilancio di previsione 2019/2021, come la deliberazione di determinazione del PEF (Piano Economico Finanziario) per fissare le tariffe Tari, contengono evidenti discordanze che si teme possano aver contribuito a sfuggire e/o modificare le reali previsioni di spesa, circostanza da cui potrebbe scaturire una violazione dei principi di veridicità dei contenuti del Bilancio (cfr. corrispondenza intercorsa tra il gestore del servizio di igiene urbana Consorzio stabile Ambiente 2.0 ed il Comune di Bisceglie).

In particolare, si evidenzia la nota prot. n. 00011776 (Allegato n. 1) con cui Ambiente 2.0 comunica, in data 14.3.2019, “come da voi richiesto nella nota in oggetto, i centri di costo sono stati modificati rispetto al valore reale col solo scopo di far collimare il valore complessivo…al valore contrattuale così come prescritto dal Comune di Bisceglie nella nota in oggetto” (la nota in oggetto del Comune di Bisceglie, cui fa riferimento Ambiente 2.0, risulta datata 7.3.2019, Allegato n. 2).

  1. Le tariffe, ivi compresa quella della Tari, sottese e presupposte nel Bilancio di Previsione del Comune di Bisceglie, risultano adottate nel Consiglio Comunale del 29.3.2019, con convocazione effettuata in data 26.3.2019 in via d’urgenza, su richiesta specifica e formale del Segretario Generale del Comune (atto prot. n. 13488 del 25.3.2019, Allegato n. 3), con un atto che a nostro avviso non rientra nella sfera delle competenze attribuite al suo ufficio (art. 97 del TUEL).

In tal modo, infatti, la richiesta d’urgenza del Segretario Generale ha determinato, non solo la compressione delle prerogative dei consiglieri comunali (evidentemente “restringendo” il termine di 5 gg normativamente previsto per la convocazione ordinaria del Consiglio), ma anche l’aberrante conseguenza di evitare la proroga tacita delle tariffe e delle aliquote dell’anno precedente, più favorevoli ai cittadini biscegliesi (scelta politica che esulava dalle competenze del segretario generale).

La richiesta di convocazione, atto di natura squisitamente politica, al contrario, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento del C.C. vigente, compete solo ed esclusivamente al Sindaco o al Presidente del C.C.

Peraltro, la dichiarazione di urgenza relativa alla sottoposizione al consiglio di atti approvati dalla Giunta municipale da decine di giorni, oltre ad eludere come visto le prerogative dei consiglieri comunali, è parsa sottendere la scelta di aumentare e non confermare le tariffe e aliquote precedenti, scelta di natura prettamente politica, come detto non di competenza del Segretario Generale così come previsto ai sensi del citato art. 19.

  1. La Giunta Municipale ha approvato, tra gli atti propedeutici alla stesura della proposta di bilancio, prima la determinazione delle aliquote e delle tariffe Tari e circa un mese più tardi il Piano Economico Finanziario (che è l’atto necessariamente precedente e presupposto per la determinazione delle aliquote).

E’ sconcertante al riguardo che vi sia stata corrispondenza tra il Comune di Bisceglie e l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, la quale conclude lo scambio epistolare con la comunicazione del PEF (i costi reali del servizio), affermando testualmente “come da voi richiesto nella nota in oggetto i centri di costo sono stati modificati rispetto al valore reale col solo scopo di far collimare il valore complessivo dei centri di costo del PEF al valore contrattuale così come prescritto dal Comune di Bisceglie a questa società nella nota in oggetto” (vedi Allegato n. 1 cit.). Tanto sembrerebbe confermare una alterazione del reale calcolo dei costi per far collimare il tutto rispetto alle previsioni virtualmente già effettuate nell’ambito della programmazione tariffaria, adottata, come si è detto, ben prima della approvazione da parte della Giunta del PEF in oggetto. Naturalmente, la determinazione non corrispondente alla reale situazione contabile della Tari altererebbe la veridicità, non solo della programmazione tariffaria, ma anche dell’intero DUP e del bilancio approvato.

I sottoscritti si riservano di indicare ed eventualmente produrre alla S.V. in modo puntuale la scansione cronologia con cui si è articolata l’approvazione di tali atti da parte della maggioranza, dopo che gli stessi atti verranno pubblicati e resi accessibili ai consiglieri comunali (la richiesta di accesso a tali atti formulata in data 26.4.2019, a tutt’oggi, non risulta evasa).

  1. Il deposito degli atti relativi al Bilancio è avvenuto in data 16.3.2019 ed è stato notificato al consigliere Francesco Spina ai sensi dell’art. 140 c.p.c e ricevuto dal medesimo, tramite ufficio postale di Bisceglie, in data 27.3.2019.

Alcuni emendamenti, presentati dal medesimo Consigliere comunale in data 10.4.2019 – nel rispetto del termine regolamentare di 15 gg (previsto dal vigente Regolamento di contabilità) e prima che fosse ricevuta dal medesimo Consigliere comunale la notificazione della convocazione del C.C. per la discussione del Bilancio – sono stati rigettati, senza la relativa e obbligatoria deliberazione della competente Giunta municipale (richiesta dall’art. 17, comma 6 del Regolamento di contabilità) dal Segretario Generale con nota prot. n. 00017237 del 12.4.2019 comunicata a mezzo pec (Allegato n. 4).

Sul punto giova precisare che il Segretario Generale del Comune non è e non può essere, anche quale responsabile dell’anticorruzione – giusta nomina del Sindaco del Comune di Bisceglie – responsabile del procedimento. Sicché, quale Segretario generale, a giudizio dei sottoscritti avrebbe potuto tutt’al più esprimere un parere (se espressamente richiesto) nell’ambito della Giunta municipale, competente in via esclusiva a decidere sulle proposte emendative, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del vigente Regolamento di contabilità (solo la Giunta comunale può valutare le questioni di merito e di legittimità inerenti le proposte emendative, sulla base dei preventivi pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e del parere  dell’organo di revisione). Nella specie gli emendamenti respinti, sua sponte, dal Segretario generale riguardavano contributi e fondi di carattere sociale, per far fronte al disagio di famiglie indigenti e con disabili a carico, in relazione ai quali il servizio comunale presenta quale suo Dirigente responsabile il dott. Piscitelli.

  1. Inoltre, molti degli emendamenti regolarmente e tempestivamente presentati dai consiglieri di minoranza Preziosa Giorgia Maria, Sasso Mauro e Russo Alfonso, seppur non determinanti squilibri di bilancio, né maggiori spese, venivano rigettati dal Responsabile del servizio finanziario con parere di regolarità contabile negativo per mancata indicazione della relativa copertura finanziaria, pur essendo quest’ultima necessaria – per espressa previsione del citato art. 17, comma 6 – solo in caso di maggiori spese (non sussistenti nel caso di specie).
  2. Vieppiù. Durante la conferenza dei capigruppo del 9.4.2019, convocata al fine di definire l’ordine del giorno, i tempi e le modalità dell’esame del Bilancio (oggetto di diffida peraltro da codesta Ecc.ma Prefettura), stante quanto rappresentato dai consiglieri presenti, interveniva, in violazione dell’art. 11 del Regolamento (che prevede esclusivamente la presenza dei capigruppo), il Sindaco Angarano, imponendo, per la discussione del Bilancio di previsione, la data del 16.4.2019, anziché quella preventivamente concordata tra i capigruppo del 17 aprile, più coerente con l’esigenza di rispettare il termine di 5 gg. liberi e completi previsto dal Regolamento di contabilità per la convocazione del Consiglio per l’approvazione del Bilancio.
  3. E, infatti, la convocazione veniva notificata al consigliere Spina in data 11.4.2019, in violazione del termine suddetto (5 gg. liberi e completi), ma anche tale circostanza rappresentata durante il C.C. del 16 aprile è stata “respinta” dall’Amministrazione comunale su parere del Segretario Generale.
  4. Durante il C.C. del 16 aprile protrattosi nella nottata del 17, i consiglieri di minoranza, intendendo discutere tutti gli emendamenti proposti dai vari Consiglieri comunali di opposizione, chiedevano al Sindaco e al Presidente del C.C. di aggiornare, come da Regolamento del C.C., la seduta in corso, acquisendo il provvedimento di rigetto o approvazione da parte della competente Giunta municipale, per poi procedere alla discussione e all’esame del Bilancio nel suo complesso.

A fronte di tale richiesta, proposta a nome di tutte le minoranze, dal Consigliere Napoletano, il Segretario Generale esprimeva la sua posizione di irricevibilità della stessa, giudicando intempestivi gli emendamenti proposti e senza richiedere alcun altro provvedimento alla Giunta e/o ai vari Responsabili indicati tassativamente dall’art. 17 co. 6 del vigente Regolamento di contabilità.

Per tali ragioni e dopo gli infruttuosi tentativi e sforzi di tutti i Consiglieri di minoranza di raggiugere una soluzione conciliativa, ragionevole e garantista con la maggioranza, atteso il delicatissimo passaggio tecnico – politico in atto, i Consiglieri scriventi si vedevano costretti dall’atteggiamento di chiusura della maggioranza, unitamente al Presidente del C.C. – garante di tutte le rappresentanze consigliari, comprese le minoranze – ad abbandonare i lavori in aula dopo circa tredici ore di Consiglio svoltosi sui punti precedenti a quello relativo al Bilancio. La maggioranza, quindi, procedeva da sola all’immediata approvazione del delicatissimo strumento di programmazione economico-finanziaria, in assenza di controllo e confronto con l’opposizione, in un clima surreale, e senza discutere gli emendamenti.

  1. Durante la medesima seduta, fra i punti precedenti all’approvazione del Bilancio era inserito quello relativo alla comunicazione di un prelievo dal fondo di riserva, effettuato per finanziare il capitolo delle prestazioni legali, avvenuto in esercizio provvisorio al di fuori delle specifiche ipotesi previste tassativamente dalla legge (si veda punto 8.12 dell’Allegato 4/2 (parte 1) al D. Lgs. n.118/2011: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”).
  2. Tra i punti propedeutici all’approvazione del Bilancio è stato trattato dal Consiglio comunale quello relativo all’approvazione dell’aggiornamento al DUP. Al riguardo, risultano violati non soltanto la norma e lo spirito di cui all’art. 170 TUEL e il Regolamento di contabilità del Comune, ma anche la specifica prerogativa dei Consiglieri Comunali di apportare emendamenti al DUP, così come sancito dalla Giurisprudenza Amministrativa (ex multis TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 241/2019 che ha recentemente annullato il DUP e il Bilancio di previsione del Comune di Santeramo in Colle).
  3. A tutt’oggi, purtroppo, nonostante l’istanza di accesso agli atti connessi alla programmazione 2019/2021 (cfr. atto di accesso del 24.4.2019, Allegato n. 5), questi non risultano comunicati ai Consiglieri comunali richiedenti, per cui i sottoscritti si riservano di indicare in modo più circostanziato gli aspetti sommariamente su evidenziati, che investono, oltre ai profili di legittimità suesposti, sensibili e delicati interessi della comunità Biscegliese.
  4. I sottoscritti Consiglieri comunali evidenziano, peraltro, non soltanto le reiterate violazioni dei termini regolamentari per la risposta alle interrogazioni consigliari ex art. 43 T.U.E.L. e per l’accesso agli atti, ma anche ulteriori circostanze che secondo il sommesso giudizio degli scriventi potrebbero configurare violazioni delle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti e concessioni.
  5. In particolare, in materia di igiene urbana, si evidenziano i ripetuti affidamenti a trattativa privata compiuti dall’Amministrazione comunale in favore del Consorzio stabile Ambiente 2.0, escluso in via definitiva (con sentenza del Consiglio di Stato) nel gennaio 2018 dalla gara precedentemente espletata dal Comune di Bisceglie e, quindi, non legittimata in via giudiziale a tale appalto. Tali affidamenti sono stati effettuati con determinazioni dirigenziali, vistate dal Sindaco, senza alcuna comparazione di offerte.  Vieppiù, è stata addirittura adottata, l’Ordinanza sindacale (n. 30 del 27.2.2019) con cui è stato affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti allo stesso Consorzio fino al 31.8.2019 (6 mesi), sul presupposto, dichiarato nella citata Ordinanza, che fossero partite le procedure di gara. Diversamente, il capitolato di tale gara è stato approvato dal Consiglio Comunale soltanto due mesi dopo l’adozione dell’Ordinanza n.30 del 27.2.2019, ossia durante la seduta di Consiglio Comunale del 16.4.2019, dopo l’abbandono dell’aula da parte dei Consiglieri di minoranza e, quindi, senza la presenza di quest’ultimi.
  6. Anche in molti altri contesti amministrativi, l’Amministrazione comunale ha adottato il sistema delle proroghe contrattuali e degli affidamenti diretti (mensa scolastica, biblioteca comunale, ecc…).
  7. Inoltre, si segnala l’ennesimo affidamento di una struttura sportiva (Palacosmai) ad una società sportiva che ha fatto richiesta della struttura stessa prima ancora che il precedente affidatario vi rinunciasse e che risulta beneficiaria di una scelta effettuata senza alcuna evidenza pubblica, sul mero presupposto che sarebbe stata indetta una gara nel mese di novembre 2018, gara finora mai formalizzata in alcun avviso pubblico.  Peraltro, l’affidamento è stato effettuato fino al 31.12.2019, il che risulta stridente e incoerente con il dato presupposto della sussistenza di una procedura di gara in corso. Analoghe modalità sono state adottate dall’Amministrazione in relazione ad altre strutture sportive, ed in particolare per la struttura sportiva in Via Ugo La Malfa.
  8. Da ultimo si segnala che il termine perentorio previsto dalla legge per l’approvazione del “consuntivo” risulta scaduto, con grave nocumento alla certezza dei conti comunali, alla speditezza dei procedimenti amministrativi e all’erogazione di importanti servizi pubblici (nel Bilancio di previsione è stata evidenziata la sussistenza di forti criticità circa il parametro dei tempi di pagamento delle obbligazioni del Comune di Bisceglie, con conseguente rallentamento dei servizi comunali).

Con la massima osservanza.

Bisceglie, 6 maggio 2019

 

L’opposizione unita

 

Indice documenti allegati

 

  • Nota prot. n. 00011776 del 14.3.2019 del Consorzio stabile Ambiente 2.0;
  • nota del Comune di Bisceglie, datata 7.3.2019 e riscontrata da Ambiente 2.0;
  • richiesta prot. n. 13488 del 25.3.2019 del Segretario Generale di convocazione in via d’urgenza del Consiglio comunale del 29.3.2019;
  • comunicazione prot. n. 00017237 del 12.4.2019 del Segretario Generale;
  • istanza di accesso agli atti connessi alla programmazione 2019/2021 del 24.4.2019.

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