Covid, Emiliano corre ai ripari in Puglia: dagli assembramenti all’asporto, le misure più severe

Prevede misure antiassembramento più severe e ulteriori limitazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l’intero territorio regionale, in particolare dopo le 18 e nei giorni festivi e prefestivi, l’ordinanza adottata questa sera dal presidente della Regione Puglia Michele emiliano. Il provvedimento è valido da subito e fino al 6 aprile, cioè dopo Pasqua. “Fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro – si legge – è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali. I Sindaci – continua l’ordinanza – dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento”.

Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l’intero territorio regionale con decorrenza immediata e sino al 6 aprile “fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti i soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina ndr).

Tutti gli esercizi devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande. E’ sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio; restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento”.

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