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Assunzioni di fine anno al comune di Bisceglie. Spina: troppi errori, stranezze e anomalie

Proposta  l’interrogazione urgente con risposta scritta per le assunzioni effettuate d’urgenza dal Comune di Bisceglie a fine anno e per gli scorrimenti delle graduatorie biscegliesi in convenzione con i comuni di Trani e di Noicattaro, da parte del consigliere comunale Francesco Spina.

Di seguito il testo dell’interrogazine:

Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, in qualità di Consigliere Comunale di Bisceglie,
premesso
– che in data 19/12/18, con deliberazione di Giunta Municipale n. 359, veniva modificato il
fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni 2018-2020;
– che le modifiche apportate si fondano essenzialmente sulla circostanza, erroneamente
presupposta nella predetta deliberazione, che le graduatorie in questione stessero per scadere alla
data del 31/12/18;
– che, invece, in data 22/12/18 è stata approvata la legge di bilancio che prevede per le
graduatorie che vanno dal 2010 al 31/12/14 la proroga fino al 30/09/19, con “corsi di formazione e
aggiornamento organizzati da ciascuna Amministrazione” e a condizione che “gli assunti superino un
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità” ;
– che la deliberazione in questione risulta, quindi, viziata da erroneità dei presupposti,
travisamento dei fatti e violazione della normativa vigente introdotta con la legge di bilancio 2019;
– che, successivamente, venivano adottate le deliberazioni di G.M. per l’utilizzo della
graduatoria categoria D, istruttore tecnico, in favore dei comuni di Trani (delibera di G.M. n. 6 del
18/01/19) e di Noicattaro (delibera di G.M. n. 8 del 18/01/19 per 2 posti categoria D, istruttore
tecnico);
– che nelle precitate delibere di Giunta non risultano denunziate o accertate situazioni di
conflitto di interessi (rapporti di parentela o coniugio vietati dalla legge) tra i componenti della
Giunta Municipale che hanno adottato e votato le predette deliberazioni e i beneficiari degli
scorrimenti di graduatoria voluti da Codesta amministrazione comunale anche attraverso le
convenzioni con i comuni di Trani e di Noicattaro;
– che sussisterebbe, in tali circostanze la violazione dell’art. 78 co.3 TUEL (obbligo di
astensione del pubblico amministratore), con la conseguente (non solo illiceità penale e contabile)
illegittimità della deliberazione e/o delle deliberazioni adottate con la partecipazione e il voto
favorevole anche di un solo assessore in conflitto di interessi, anche indiretto o potenziale.
Tanto premesso il sottoscritto, nella qualità in epigrafe indicata,
interroga per conoscere
1) perché Codesta Amministrazione abbia adottato in via d’urgenza e senza la necessaria
ponderazione la delibera di G.M. n. 359 del 19/12/18, pur dando atto, nella stessa
deliberazione, che il Sottosegretario alla funzione pubblica aveva annunciato la proroga
delle graduatorie in questione;
2) perché, anzichè privilegiare una visione organica del fabbisogno del personale, si sia
adottata una semplice modifica relativa all’anticipazione dei termini delle assunzioni (la
programmazione non si fa mai in funzione delle assunzioni di specifici profili senza una
valutazione del fabbisogno generale);
3) se Codesta Amministrazione Comunale abbia accertato l’insussistenza di cause di
incompatibilità ex art 78 TUEL per conflitti di interessi tra i componenti della Giunta e i
beneficiari specifici degli scorrimenti disposti, anche nella forma delle convenzioni con i
Comuni di Noicattaro e di Trani;
4) se Codesta Amministrazione intenda procedere all’eliminazione dei presupposti errati e dei
vizi delle deliberazioni precitate, onde dare certezza e stabilità ai rapporti di lavoro tra le
persone elencate nelle graduatorie in questione e i Comuni che hanno beneficiato o
beneficeranno delle loro prestazioni lavorative di rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed indeterminato.

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