Senza indicazione del punto d’origine, la multa è nulla. Il caso di una sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie
Se non risulta indicato il punto di origine del tratto di strada in cui è stato installato il sistema Safety Tutor utilizzato per multare l’automobilista, l’accertamento della violazione non è valido e la sanzione dovrà essere annullata.
È quanto riferisce un articolo del sito specializzato “Studio Cataldi – Il diritto quotidiano”, prendendo ad esempio una sentenza del Giudice di Pace di Bisceglie che ha accolto accogliendo l’opposizione di un automobilista, vittoriosamente assistito dall’avv. Roberto Iacovacci, avverso l’ordinanza di ingiunzione della Prefettura.
«Il magistrato onorario -si legge nell’articolo a firma di Lucia Izzo- evidenzia come, nel caso di specie, il verbale sotteso all’ordinanza-ingiunzione impugnata riguardi un rilevamento di velocità accertato mediante l’utilizzo del sistema SICVe, noto anche come Safety tutor.
Si tratta di un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri che, dal punto di vista tecnico, è formato da più fotocamere e conduttori, “affogati” nell’asfalto e collegati a un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale, posti sia al punto di controllo iniziale che a quello finale della sezione di strada sottoposta al controllo».
«In pratica, rammenta il giudicante, vi sono due portali, uno di ingresso e uno di uscita, che sono agli estremi di un tratto di lunghezza nota. Il portale di ingresso fotografa la targa al passaggio del mezzo sopra i sensori posti nell’asfalto (c.d serpentina), legge la targa con un sistema di riconoscimento dei caratteri e la memorizza, insieme a data e ora del transito.
Dopo aver memorizzato la targa e due orari di transito in due punti la cui distanza è nota e misurata, il sistema calcola il tempo impiegato a percorrere quella distanza e deduce quindi la velocità media».
«Nel caso di specie, il punto di origine del tratto di strada in cui è stato installato il sistema di misura utilizzato non risulta indicato. E tale mancanza, conclude la sentenza, non conferisce validità e carattere probatorio all’accertamento della violazione.
Pertanto, non avendo la P.A. resistente sufficientemente dimostrato il fondamento della sua pretesa sanzionatoria, l’opposizione va accolta e l’ordinanza ingiunzione impugnata viene annullata»