Cassa integrazione per crisi Coronavirus, l’INPS pubblica istruzioni per accedere

L’Inps pubblica le istruzioni per chiedere la cassa integrazione e assegno ordinario con causale Covid 19 così come previsto dal decreto Cura Italia.

Le domande per accedere alle prestazioni di Cigo e di assegno ordinario – si legge in un messaggio pubblicato oggi – sono disponibili nel portale Inps, http://www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “cig e Fondi di solidarieta’”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comportera’ il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le domande di prestazione di Cigo e di assegno ordinario -ricorda l’Inps- possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; detto periodo non sara’ inserito nel computo della durata massima dell’ammortizzatore; il periodo non e’ conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile; per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa (almeno 90 giorni per la cassa ordinaria normale), bensi’ devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020; non deve essere allegata la scheda causale ne’ altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione; il termine per presentare le domande e’ fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attivita’ lavorativa; non e’ dovuto il contributo addizionale.

Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di Cigo o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di Cigo/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di Cigo o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande gia’ presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande. relativamente ai periodi sovrapposti.(ANSA).

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