Il Tar ordina al Comune di Bisceglie di mostrare la documentazione al partecipante di una selezione

Il Comune di Bisceglie non consente l’accesso agli atti al partecipante di una selezione interna, ma lui ricorre al Tar che ordina la disponibilità della documentazione richiesta.

La Ripartizione Amministrativa del Comune di Bisceglie aveva pubblicato un unico bando di selezione finalizzato al conferimento, per il triennio 2019/2022, di cinque incarichi di posizione organizzativa (P.O.), uno per ciascuno delle seguenti ripartizioni: Stazione Appaltante Comunale; Area Bilancio e Controllo- Servizio Fiscalità Locale; Servizio Manutenzione – CIR; Sportello Patrimonio e Demanio- Servizi Sociali); Specialista Avvocatura Comunale.
Essendo lui già funzionario avvocato per il Comune e destinatario del relativo incarico di “alta professionalità” fino a maggio 2019, aveva inoltrato, in data 4 giugno 2019, domanda di partecipazione.

A seguito dell’espletamento delle procedure selettive e dopo formale sollecito da parte sua, il Comune a dicembre gli ha attribuito l’incarico, con decorrenza dal 1 dicembre fino al 31 dicembre 2022.
Successivamente, la determina di incarico è stata ritirata in autotutela dal Comune, sicchè il procedimento non ha condotto all’assegnazione dell’incarico.

Nel successivo ricorso, Il partecipante alla selezione ha lamentato -secondo quanto si legge nella sentenza del Tar- «la violazione della normativa di settore in tema di accesso documentale, connotato da finalità difensive, per non avere l’Ente osteso i documenti richiesti al di fuori di qualunque ipotesi di esclusione.
Nessuno degli argomenti proposti dalla difesa comunale merita accoglimento.
In primo luogo, sussiste il contestato interesse diretto concreto e attuale.
Il ricorrente è, infatti, titolare dell’interesse pretensivo al conferimento dell’incarico per la cui selezione ha partecipato.
I documenti di cui chiede l’ostensione sono funzionali a verificare le modalità e le ragioni del più rapido conferimento delle diverse P.O. poste a selezione con contestuale avviso dallo stesso Ente.
La loro conoscenza può permettere di evidenziare l’eventuale ingiustificata disparità di trattamento, così consentendo la tutela dell’interesse del ricorrente.
Da tanto emerge la loro specifica utilità ai fini invocati, tenuto, altresì, conto che il ricorrente ha prospettato in modo esplicito la natura difensiva dell’accesso esercitato».

Il Tar ha dunque ordinato al Comune di Bisceglie l’ostensione dei documenti richiesti nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza.

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