LE FOTOTRAPPOLE SONO LEGITTIME?
E’ giusto che anche i “REI MONNEZZARI” immortalati dalle fototrappole hanno diritto alla difesa. Cerchiamo insieme di comprendere cosa recita la normativa sulla videosorvegnanza in vigore in Italia.
– Il problema della privacy in ambito di videosorveglianza è all’ordine del giorno, non sono esenti da queste problematiche le fototrappole.
Innanzi tutto se le fototrappole vengono utilizzate in ambito faunistico a scopo di ricerca e quindi si intende divulgare le immagini, se il luogo è soggetto comunque al passaggio e/o alla presenza di persone, è necessario informare le stesse che si sta per accedere ad un area videosorvegliata. Per far ciò è sufficiente utilizzare i cartelli preparati ad hoc dal garante della privacy, in cui si fa riferimento alla motivazione che giustifica le riprese e si indica un responsabile del trattamento dei dati registrati.
Se le fototrappole vengono utilizzate per scopi di sicurezza e protezione di beni, e l’installazione avviene su un’area privata, non è obbligatorio segnalare la presenza di strumenti di videoripresa, a patto di avere l’autorizzazione del proprietario dell’area.
Nel caso in cui l’installazione avvenga in un’area pubblica o privata aperta al pubblico, è necessario esporre le tabelle che indicano “area videosorvegliata” prima dell’accesso alla zona ripresa.
In tutti i casi è bene che i dati registrati siano protetti essendo il proprietario dell’ “impianto” di videosorveglianza anche il responsabile in materia di protezione dei dati e (se non quando specificato il contrario) l’unico autorizzato al trattamento delle immagini. Con le fototrappole è possibile far questo impostando una “password” che impedisca a chiunque se non autorizzato di cambiare la configurazione dell’apparecchio, e proteggendo l’apertura dell’apparecchio con l’utilizzo di lucchetti di sicurezza o contenitori antifurto e came lock (lucchetti a cavo antifurto).