Vietato l’asilo ai bambini non vaccinati
Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Lo ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini pubblicata dal ministero della Salute.
“La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Per quanto riguarda l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, “devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità”.
Il decreto-legge sui vaccini “dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita”: lo si legge nella circolare operativa emanata oggi dal ministero della Salute. Le dieci vaccinazioni sono anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.
Per i minori non accompagnati, ricorda la circolare, “è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”.