Quando il Comune stabilì prezzi irrisori per gli avvocati. Il no dell’Ordine e una sentenza che ha fatto giurisprudenza

Ha fatto giurisprudenza un provvedimento dell’Amministrazione comunale di Bisceglie circa l’affidamento di incarichi professionali a quattro avvocati volti a consentire al Comune di difendersi davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai verbali relativi alle violazioni del Codice della Strada e ad altre violazioni amministrative.

Si tratta di una delibera del 2012, subito censurata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, in quanto ai quattro avvocati prescelti sarebbe stato corrisposto, per ciascun giudizio patrocinato, l’importo di 17 euro, comprensivo di oneri tributari e contributo previdenziale, ma al netto delle spese di notificazione documentate. La delibera prevedeva inoltre che, nei giudizi che si sarebbero conclusi con il rigetto dell’opposizione e la condanna del soccombente al ristoro delle spese legali, tale importo sarebbe stato corrisposto solo qualora il difensore del Comune non fosse riuscito a rivalersi verso la controparte.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva ritenenuto che l’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifichasse la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell’avvocato.

La sanzione discipliare che ne conseguì fu impugnata da uno degli avvocati incaricati davanti al Consiglio Nazionale Forense.
Il ricorso fu però respinto e fu confermata la sanzione dell’Ordine con sentenza dello scorso anno.

Il noto sito laleggepertutti.it riguardo a questa vicenda ha commentato ricordando che il Consiglio nazionale forense «ha bacchettato le informazioni pubblicitarie che facciano leva su prezzi irrisori, considerati deontologicamente riprovevoli (nel caso di specie un avvocato si dichiarava disponibile a eseguire procedimenti dal giudice di pace a 17 euro l’uno, comprensivo di oneri tributari e contributo previdenziale, ma al netto delle spese di notificazione documentate)».

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