Bisceglie Illuminata: la corruzione nel sistema giudiziario e l’opportunità dell’introduzione di assetti aziendali nei palazzi di giustizia

Tale intervento ha ampliato il novero degli autori del reato, aggiungendo alla classica previsione di coloro che rivestono posizioni apicali e di controllo anche di coloro che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Nondimeno, il decreto ha esteso la punibilità anche al c.d. ‘extraneus, ossia anche di colui che, per interposta persona offre e promette denaro o altre utilità a fini corruttivi.

Infine, un ulteriore pregio è rappresentato dall’eliminazione dell’originario ‘doppio nesso di causalità’ ai fini della configurazione del reato che, ovviamente, comporta una notevole semplificazione.

Sulla scia dell’implementazione della lotta alla corruzione non può non essere menzionata, inoltre, la legge 179/2019 in tema di Whistleblowing, che ha ampliato la tutela garantita ai ‘segnalatori’ di illeciti approntata dalla legge Severino. L’intervento, che consta di 3 articoli, ha, difatti, ampliato lo spettro della protezione non solo al settore pubblico, ma anche a quello privato.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con la legge 3/2019, rubricata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Denominata la ‘Spazzacorrotti’, l’intervento ha modificato i reati contro la Pubblica Amministrazione, introducendo delle modifiche tanto sostanziali quanto processuali della disciplina. Al centro di un arduo dibattito pubblico è, invece, la contestuale riforma dell’istituto della prescrizione. La legge 3/2019, infatti, all’articolo 1, lettd), e), f), stabilisce che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado – sia di condanna che di assoluzione, oltre che del decreto penale di condanna- fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna. In altre parole, gli imputati resteranno alla mercé della giustizia penale per un tempo pressoché indefinito. È inutile sottolineare come questo passaggio della riforma sia collegato ad argomenti di più ampio respiro, inerenti allo stesso principio di civiltà giuridica.

Infine, lSpazzacorrotti ha introdotto delle modifiche di rilievo alla normativa dell’ordinamento penitenziario. L’articolo 1, comma 6, della legge, infatti, ha aumentato il novero dei reati ostativi di cui all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario (legge 354/75), introducendo anche i delitti contro la Pubblica Amministrazione (nell’alveo dei quali rientra la corruzione). 

Gli interventi sin qui adottati dal legislatore si sono orientati maggiorente sul percorso classico di inasprimento delle pene, non insistendo su elementi che, invero, hanno incominciato a trovare spazio sin dalla adozione della legge Severino. Difatti essa, inaugurando un approccio innovativo in quanto non esclusivamente repressivo, estende la portata classica delle norme del codice penale, valorizzando non solo l’indagine sulle origini e sulle manifestazioni del fenomeno corruttivo, ma anche i poteri di autoregolamentazione propri delle varie Amministrazioni pubbliche. In tale prospettiva si inserisce la sopra menzionata legge 179/2010 in tema di Whistleblowing, attraverso la previsione di norme a tutela della riservatezza dei segnalatori di illeciti, all’interno dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo.

In tal senso, si inseriscono ad esempio le proposte contenute nel progetto “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrastare la corruzione per migliorare la competitività dell’Italia, volte all’introduzione, inter alia, di criteri manageriali nella gestione e nella organizzazione dei tribunali.

In particolare, anche tramite l’introduzione di nuove figure e la predisposizione di percorsi di formazione per i magistrati, si aprirebbe la strada ad un nuovo modo di concepire le Amministrazioni Pubbliche, compatibile con l’applicazione di modelli di organizzazione e gestione ex Decreto legislativo 231/01.

Partendo dall’assunto che il fenomeno corruttivo non può essere eliminato tout cour, l’ottica penal-preventiva, andando ad incidere nella fase anteriore alla configurazione del reato, abbasserebbe il rischio che questo si realizzi. Il rischio che non può essere eliminato può, quindi, essere ridotto. In questo contesto è stato disciplinato il Modello Organizzativo Gestionale, previsto dal decreto legislativo 231/01 quale strumento idoneo a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Non a caso, la proposta di legge n. 4138 del 2016 presentata alla Camera dei Deputati traccia la direzione: “il Governo ha istituito una commissione interministeriale con il compito di riformarla […] La presente proposta di legge va, invece, nel senso di una razionalizzazione e di un potenziamento dei contenuti del decreto n. 231 del 2001; una riforma ispirata alla logica del doppio binario: contrastare più efficacemente i reati che germinano nelle corporation, e snellire – in via speculare – i controlli sulle piccole imprese, per loro natura non in grado di sopportare sia le sanzioni previste dallo stesso decreto, sia i costi dei modelli di organizzazione volti a prevenire la responsabilità da reato dell’impresa medesima”.

Giacomo Di Reda 

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