Finanziamento del Gal Ponte Lama: il convegno fa infuriare Angarano e Naglieri
C’è un convegno, venerdì 23 febbraio prossimo, dal titolo “Le opportunità di finanziamento del Gal Ponte Lama”. Si tiene a Molfetta, presso la Fabbrica San Domenico. Oltre ai sindaci delle città di Molfetta, Bisceglie e Trani, rispettivamente Minervini, Fata, e Bottaro vi partecipa anche il Presidente del Gal Ponte Lama, Francesco Spina.
La presenza al convegno di quest’ultimo, però, non è stata vista di buon occhio da Angelantonio Angarano (BisceglieSvolta) e Gianni Naglieri (Liberi e Uguali).
«Ormai si è superato ogni limitedi cultura ed etica della politica -scrive Angarano su Facebook- . Un candidato che interviene alla presentazione del Gal (strumento di attuazione del piano di azione locale e percettore di denaro pubblico) e usufruisce (anche indirettamente) di comunicazione “istituzionale” è in una evidente situazione di vantaggio.
Strumentalizzare (o anche il solo accettare il rischio che questa possa essere la percezione comune) il Gal Ponte Lama per fini propagandistici è qualcosa di inaccettabile. La legge sulla propaganda elettorale dovrebbe vietare tutto ciò. Come cittadino sono indignato di fronte all’arroganza del potere».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Naglieri (LeU): «Tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, più comunemente conosciuta come legge sulla par condicio). Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo che si è proposto il legislatore nell’approvare questa norma è stato quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, rispetto agli sfidanti: tutto ciò anche in rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici».