EuroSpin e Conad: Tar annulla sanzioni Antitrust per pane avanzato

Sono state annullate dal Tar del Lazio le multe inflitte dall’Antitrust nel luglio dello scorso anno ad alcuni dei principali operatori della grande distribuzione ai quali ha contestato irregolarita’ in merito all’obbligo di reso del pane fresco rimasto invenduto, imposto ai propri fornitori. La decisione e’ contenuta in otto sentenze di accoglimento dei ricorsi proposti da societa’ del Gruppo Eurospin (Eurospin Italia, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Tirrenica) e del Gruppo Conad (Pac 2000 A, Conad del Tirreno, Nordiconad, Commercianti Indipendenti Associati, Conad Centronord, Conad Adriatico e Dettaglianti Alimentari Organizzati).

In seguito a un atto d’impulso dell’Assipan, l’Antitrust avvio’ una serie di procedimenti istruttori aventi ad oggetto le condotte consistenti nell’imporre, anche dal 2012, ai propri fornitori di pane fresco: il ritiro e lo smaltimento a proprie spese dell’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata, in percentuale rilevante rispetto al prodotto ordinato; il ri-accredito alla catena distributiva del prezzo corrisposto per l’acquisto della merce restituita (cosiddetto ‘obbligo di reso’). Al termine dell’istruttoria, l’Autorita’ adotto’ provvedimenti sanzionatori per complessivi 680mila euro; provvedimenti tutti contestati davanti al Tar.

I giudici hanno adesso ritenuto che “meritino condivisione le censure relative alla superficialita’ dell’istruttoria svolta, in particolare riferimento all’insufficienza delle evidenze raccolte dall’Autorita’ a dimostrare l’esistenza di una politica commerciale unitaria volta a imporre ai fornitori una clausola di ‘reso’ del pane fresco”. A fronte del quadro istruttorio raccolto, per il Tar “meritano accoglimento assorbente le censure delle ricorrenti che lamentavano il carattere meramente indiziario delle prove raccolte, che non risultavano accompagnate da una adeguata analisi di dati oggettivi, nonche’ la natura fortemente ‘induttiva’ del ragionamento seguito dall’Autorita’”. La conseguenza e’ “la fondatezza dei motivi di ricorso sulla carenza di istruttoria” con contestuale “annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato”.

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