Ricorso contro assunzione di un Vigile Urbano a Bisceglie. Il Consiglio di Stato respinge l’istanza

Il Consiglio di Stato ha respinto, in via definitiva, il ricorso che era stato presentato dai signori Carmina Torchetti, Isabella Spina e Salvatore Acquaviva, proposto contro il bando dell’8 maggio 2009 del concorso del Comune di Bisceglie per l’assunzione di un agente di Polizia Municipale – categ. C/1, e contro gli atti presupposti e connessi, inclusa la determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2008 di approvazione del bando in questione; impugnando, di fatto, una sentenza del Tar Puglia.

Nello specifico, i tre esponevano di aver partecipato ad altra procedura concorsuale indetta dal citato Comune per la copertura di un posto di agente di Polizia Municipale, indetta nel 2001 e conclusasi nel 2004, all’esito della quale sono risultati idonei non vincitori: precisamente, la sig.ra Spina al quarto posto, il sig. Acquaviva al settimo e la sig.ra C. Torchetti all’ottavo. I ricorrenti  hanno lamentato innanzi al T.A.R. che, nonostante le proroghe ex lege di efficacia di detta graduatoria succedutesi nel tempo, il Comune avrebbe illegittimamente deciso di bandire un nuovo concorso di contenuto identico al precedente (quanto al posto da ricoprire, alle funzioni ed al profilo professionale), senza addurre alcuna motivazione per tale scelta, che non avrebbe tenuto in alcun conto la loro aspettativa all’assunzione tramite scorrimento della precedente graduatoria.

L’adito Tribunale ha disatteso l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dal Comune di Bisceglie, quindi ha assorbito l’eccezione di improcedibilità per omessa impugnazione della nuova graduatoria sollevata dai
vincitori del nuovo concorso – intervenuti ad opponendum nel giudizio – ed ha respinto nel merito il ricorso, attesa l’infondatezza delle censure ivi dedotte.  Il primo giudice, ricordato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n.
14/2011 del 28 giugno 2011 (secondo cui l’attuale normativa privilegia l’utilizzo delle graduatorie esistenti, cosicché la scelta di indire un nuovo concorso, anziché avvalersi delle stesse, deve essere assistita da una motivazione specifica) e ricordato che, secondo la stessa Plenaria, vi sono nondimeno dei casi in cui la preferenza per il concorso, in luogo dello scorrimento delle preesistenti graduatorie, deve reputarsi giustificata, con conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione, ha ritenuto che la vicenda in esame rientrasse in uno di tali casi.

In particolare, tra gli esempi di giustificata preferenza per il concorso indicati dalla Plenaria vi è il caso dell’intervenuta modifica sostanziale della disciplina della procedura concorsuale, rispetto a quella cui si riferisce la graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione (ad es. l’introduzione di una prova in lingua straniera, o una più specifica indicazione dell’oggetto delle prove). Orbene – osserva la sentenza – nella fattispecie per cui è causa il bando del 2009 contiene, a differenza di quello del 2001: a) la specifica individuazione delle prove e dei criteri di valutazione (e ciò già basterebbe – secondo il T.A.R. – a differenziare le due procedure concorsuali); b) l’introduzione, tra le prove dell’esame orale, della verifica della conoscenza di una lingua straniera, nonché della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e procedure  informatiche più diffuse.

Ne segue – concludeva il primo giudice – che è legittima la scelta del Comune di Bisceglie di indire un nuovo concorso pur in presenza di una preesistente graduatoria, senza che vi sia la necessità di esaminare l’eccezione sollevata dalle controparti in ordine alla perdurante efficacia o meno di detta graduatoria. Nell’appello vengono contestati l’iter argomentativo e le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di prime cure, della quale si chiede, pertanto, la riforma. Venivano  al riguardo formulati due ordini di censure, con le quali si deduce l’erroneità della sentenza: a) per non avere essa statuito sul motivo con cui si lamentava che la determinazione del Comune di indire il nuovo concorso non avrebbe contenuto alcuna motivazione circa la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria; b) per non avere essa accolto il motivo incentrato sull’illegittimità in cui sarebbe
incorso il Comune con la decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale ancora efficace, e per avere ritenuto legittima tale decisione, facendo però applicazione non corretta dell’insegnamento della già citata pronunzia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011.

In primo luogo, gli appellanti contestavano che il Comune non avrebbe addotto alcuna motivazione a supporto della scelta di indire il concorso, che essi avrebbero censurato tale omissione dinanzi al T.A.R., ma che quest’ultimo avrebbe a sua volta omesso di esprimersi sulla censura avente ad oggetto il suddetto vizio di motivazione. Il primo giudice avrebbe erroneamente desunto l’esistenza di una motivazione implicita – non necessitante di esternazione – connessa alla previsione nel bando, tra le materie delle prove di esame, della lingua straniera (Inglese) e dell’informatica.

In questo modo, però, la sentenza appellata da un lato avrebbe frainteso il significato e la portata dell’obbligo di motivazione della preferenza per il concorso stabilito dall’Adunanza Plenaria con la decisione n. 14/2011. Infatti, il ridimensionamento, in alcuni casi, dell’obbligo di motivazione non equivarrebbe all’eliminazione di tale obbligo, che è quanto sarebbe accaduto nella vicenda in esame. D’altro lato, il T.A.R, avendo individuato la giustificazione per l’indizione del nuovo concorso nella presenza nel bando di nuove materie, si sarebbe limitato a far proprie le tesi difensive rassegnate in giudizio dal Comune, senza accorgersi, però, che si sarebbe trattato di un’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale (non essendo stata detta motivazione esplicitata dalla P.A. negli atti del concorso ed in specie nel bando): ma per costante giurisprudenza la suddetta integrazione postuma sarebbe inammissibile.

In secondo luogo, gli appellanti sostenevano che, qualora la scelta del Comune fosse dipesa dalla convinzione – errata – dell’intervenuta scadenza della pregressa graduatoria concorsuale, tale scelta sarebbe comunque illegittima, poiché la graduatoria sarebbe stata ancora valida ed efficace, essendo la sua scadenza fissata, per effetto delle varie proroghe ex lege succedutesi nel tempo, al 31 dicembre 2009. Da ultimo, gli appellanti lamentavano che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti che giustificano, in base all’Adunanza Plenaria n. 14/2011, la preferenza per l’indizione del concorso, e che il T.A.R. non avrebbe correttamente inteso la suddetta Plenaria. Nello specifico, il bando del 2001 e quello del 2009 sarebbero identici quanto alle fondamentali prove giuridiche, l’unica differenza consistendo nella conoscenza della lingua inglese, che però non costituirebbe un elemento di significativa diversità nell’identica procedura concorsuale per il posto di agente di Polizia Municipale. Men che meno lo sarebbero, poi, le competenze informatiche, poiché queste sarebbero state già richieste dall’art. 37 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigente all’epoca in cui (ottobre 2001) fu bandita la procedura concorsuale, in esito alla quale gli appellanti sono risultati idonei.

Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Bisceglie, depositando di seguito memoria con la quale ha eccepito:
a) l’inammissibilità dell’appello, non avendo i ricorrenti in primo grado tempestivamente impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso oggetto di impugnativa;
b) che all’epoca dell’indizione del nuovo concorso la graduatoria dove erano collocati gli appellanti sarebbe stata inefficace, poiché la proroga di tre anni del termine di efficacia delle graduatorie è stata introdotta dall’art. 3, comma 87, della l. n. 224/2007, che, tuttavia, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, quando ormai la suddetta graduatoria aveva già perso efficacia, essendo la stessa scaduta il 24 dicembre 2007;
c) che ad ogni modo le due procedure concorsuali sarebbero diverse, vista la diversità delle materie previste per le prove concorsuali (con l’aggiunta, nel 6/2/2021 7/11 secondo concorso, della lingua inglese e delle conoscenze informatiche).

Gli appellanti, invece, hanno depositato memoria e replica, controdeducendo alle altrui eccezioni di rito e merito ed insistendo per la riforma della sentenza appellata. Hanno evidenziato, tra l’altro, di aver proposto innanzi al T.A.R. Puglia – Bari un distinto ricorso avverso la graduatoria finale del secondo concorso, tuttora pendente e la cui autonomia non consentirebbe nella presente sede di vagliarne la tempestività, e che comunque non sarebbe tardivo, non avendo i ricorrenti e odierni appellanti avuto conoscenza della suddetta graduatoria fino al momento del suo deposito nel giudizio di primo grado da parte degli intervenienti ad opponendum.

Il Collegio ha ritenuto di condividere in toto la valutazione che il primo giudice ha fatto dell’indubbia differenza tra i due concorsi di cui si discute: quello del 2001, in esito al quale gli appellanti sono risultati idonei, e quello del 2009, oggetto della presente impugnativa; solamente in quest’ultimo, nfatti, sono state indicate, tra le materia della prova orale, la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, che non erano, invece, previste nel precedente. Alla luce di tale diversità – indubbiamente rilevante secondo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 – e considerato, altresì, il lungo lasso di tempo trascorso tra le due procedure concorsuali (bandite a distanza di circa otto anni), vanno senz’altro condivise le argomentazioni del Comune di Bisceglie, che ha spiegato la scelta di indire il nuovo bando con la necessità di reperire personale preparato secondo le più attuali ed impellenti necessità, e che avesse piena dimestichezza e padronanza delle più moderne tecniche informatiche.

La più volte ricordata decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 14/2011 ha, infatti, esplicitamente indicato, al parag. 54, tra le circostanze che risultano idonee a giustificare l’opzione di bandire nuove
procedure selettive, in luogo dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, quella delle modifiche delle materie concorsuali e ciò con riguardo al contenzioso da cui era originata la rimessione alla stessa Plenaria, in cui vi era stata l’introduzione proprio di una prova di lingua straniera (come nel caso ora in esame).

Dunque, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, ha respinto il ricorso, compensando le spese processuali.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

Multa ad un bar di Bisceglie nei controlli del fine settimana da parte di Polizia e Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi, nella città di Bisceglie, uomini e donne della Questura e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della B.A.T., rispettivamente coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno e Bari e da un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Barletta, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto” […]

I Carabinieri di Bisceglie arrestano un latitante che tentava di rubare il telefono ad un anziano

Una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un anziano, passeggero del treno Intercity notte, ha permesso di arrestare un latitante alla stazione di Bisceglie. E’ finita così la fuga di Rachid Michel, di origini libanesi, con precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, il quale dopo essere stato […]

Scopri di più da La Diretta 1993 Bisceglie Notizie

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading